Art. 2.

      1. Per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il prezzo di acquisto di uno o più nuovi alloggi che l'acquirente in sede di rogito si obbliga a destinare per almeno dodici anni a locazione a canone concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, da porre in essere entro novanta giorni dalla data della stipula, è sottoposto all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 4 per cento.
      2. Durante il periodo per il quale si è obbligato, il locatore di cui al comma 1 deve trasmettere al competente ufficio IVA, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere da quello successivo all'acquisto, un'autocertificazione di permanenza in essere, per l'anno precedente, del contratto di locazione a canone concordato relativamente all'alloggio acquistato con aliquota IVA agevolata. In assenza di tale condizione, il locatore è tenuto a corrispondere al medesimo ufficio, entro il

 

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termine del periodo di locazione per il quale si è obbligato, un dodicesimo dell'importo dell'IVA risparmiato, gravato di interessi legali, per ogni anno non coperto da locazione a canone concordato.